{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-28_2011-06-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108991&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "251e87eafdeb5f22eb7a6a04efc19a6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedura di diffida ai debitori, reclamo contro la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:08", "Checksum": "79dc3a5a1b30ef75f1cbbb5b8c2e5728", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.06.2011 13.2011.28\nRegesto:\nProcedura di diffida ai debitori, reclamo contro la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente) |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.171 (procedura sommaria, diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 15 marzo 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nrilevato\nin fatto e diritto: che nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, inc. n. DI.2008.186, con sentenza 3 gennaio 2011, RE 1 è stato condannato a versare alla moglie CO 1 un importo di fr. 2'620.- a titolo di contributo alimentare mensile a favore dei figli, con effetto a partire dal 1° gennaio 2011;\nche con istanza 15 marzo 2011, inc. n. SO.2011.171, CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine al datore di lavoro del marito, __________ , di trattenere dal salario mensile spettante a RE 1, l’importo di fr. 2'620.-, non avendo egli versato i contributi alimentari dovuti ai figli in base alla summenzionata sentenza;\nche con decisione supercautelare 15 marzo 2011 il Pretore ha accolto la domanda dell’istante, ordinando al datore di lavoro di RE 1 di trattenere fr. 2'620.- dal salario del proprio dipendente;\nche all’udienza di discussione cautelare 8 aprile 2011, il convenuto ha chiesto la revoca della trattenuta di salario ordinata dal Pretore, sostenendo che la stessa lede la sua immagine di fronte al suo datore di lavoro e poiché non corrisponde al vero che egli non abbia voluto versare i contributi alimentari;\nche con sentenza 22 aprile 2011 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, evidenziando che il convenuto ha mancato al proprio dovere di mantenimento sin dal primo termine di scadenza, senza mostrare l’intenzione di voler adempiere a quanto statuito e senza sollevare motivazioni atte a revocare la trattenuta di salario, ragione per cui ha accolto l’istanza di diffida ai debitori e posto a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 1'000.-, le spese e la rifusione all’istante di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;\nche con reclamo 10 maggio 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo l’annullamento del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr. 400.- e le ripetibili a fr. 600.-, formulando nello stesso tempo una domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;\nche il gravame non è stato intimato alla controparte;\nche l’istanza di diffida ai debitori è stata introdotta il 15 marzo 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011;\nche, al di fuori del processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, la diffida ai debitori per il mantenimento del figlio è trattata con la procedura sommaria (art. 302 CPC);\nche contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);\nche nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;\nche, la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;\nche, per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447), da proporre nel medesimo termine per l’impugnazione del merito;\nche, essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;\nche con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);\nche nel caso concreto, il reclamante sostiene che la tassa di giustizia e le ripetibili sono eccessive e prive di fondamento, rimproverando al Pretore di aver erroneamente calcolato il valore di causa sulla base dei contributi alimentari dovuti;\nche va anzitutto rilevato come – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante – il Pretore non ha sostenuto che il contributo alimentare è fuori discussione, limitandosi invece a constatare che le motivazioni addotte dal convenuto sono irrilevanti nella misura in cui tendono a rimettere in discussione la ripartizione dei compiti tra i coniugi, già fissata nella sentenza di procedura a protezione dell’unione coniugale, ormai cresciuta in giudicato;\nche la causa oggetto di esame ha indubbiamente un valore pecuniario, che deve essere determinato giusta l’art. 92 CPC, secondo cui le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano (cpv. 1), ritenuto che, in caso di durata incerta o illimitata, è da considerare quale valore capitalizzato l’importo annuo della prestazione moltiplicato per venti (cpv. 2);"}