1 CPC); che la parte istante non ha comunicato né giustificato la propria assenza all’udienza, né risulta - e neppure essa lo sostiene – che fosse impossibilitata a chiederne il rinvio; che, di conseguenza, la decisione dell’UC appare corretta e il reclamo è da respingere; che nella misura in cui i reclamanti sostengono di aver dovuto assistere il padre infermo e di non aver potuto, per questo motivo, presenziare all’udienza, la questione andava - se del caso - fatta valere con una domanda di restituzione del termine, da inoltrare all’UC entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv.