c cifra 2 LOG; che se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è da considerare ritirata e la causa stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC); che la parte istante non ha comunicato né giustificato la propria assenza all’udienza, né risulta - e neppure essa lo sostiene – che fosse impossibilitata a chiederne il rinvio; che, di conseguenza, la decisione dell’UC appare corretta e il reclamo è da respingere;