1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 a. CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-; che, in concreto, competente a trattare il gravame sarebbe di conseguenza la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG; che se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è da considerare ritirata e la causa stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto (art. 206 cpv.