che la procedura di conciliazione è un procedimento ben distinto dalla causa di merito, e la decisione con la quale l’autorità di conciliazione stralcia la causa dal ruolo perché priva d’oggetto chiude la procedura medesima sicché costituisce una decisione finale; che, seguendo il sistema dei rimedi di diritto del CPC, siffatta decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 a. CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr.