Di conseguenza il presente reclamo deve essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo l’esame delle questioni di merito. 8. In Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-. Nel caso concreto, stante la particolarità della fattispecie, la tassa e spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr.