art. 148 n. 43). Già si è detto anche che contro tale decisione non sono dati rimedi diritto, l’art. 149 CPC disponendo chiaramente che il giudice decide definitiva- mente sulla restituzione, con una decisione che non può essere impugnata in maniera autonoma, bensì unicamente con la decisione finale di merito. È quindi a torto che la reclamante ritiene che, essendo dato un pregiudizio difficilmente riparabile, sia “in linea di principio proponibile anche la via del reclamo”. Di conseguenza il presente reclamo deve essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo l’esame delle questioni di merito.