, art. 149 n. 10-11). 7. Nel caso in esame il Pretore ha accolto l’istanza di sfratto postulata dall’istante in data 17/18 gennaio 2011 con decisione 3/7 febbraio 2011, rimasta inimpugnata. Con successiva decisione 12 aprile 2011, vale a dire nel termine di sei mesi stabilito dall’art. 148 cpv. 3 CPC, il Pretore, in accoglimento dell’istanza di restituzione in intero 7 marzo 2011 della parte convenuta, ha annullato la summenzionata decisione di sfratto, notificando nuovamente alla convenuta l’istanza di sfratto e citando le parti ad un nuova udienza di discussione.