, art. 148, pag. 621; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n. 15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 148 n. 43-44). 6. Per quanto concerne il modo di procedere, l’art. 149 CPC dispone che il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni all’istanza e decide definitivamente. Tale norma sottrae in definitiva il provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319 lett. b n. 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie.