, 2011, art. 148, pag. 620-621). Se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3). In altre parole, l’istituto della restituzione si applica per un periodo di sei mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una decisione contumaciale passata in giudicato. Il Pretore può in questi casi annullare la decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del diritto e il processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima dell’inosservanza (Trezzini, op. cit., art. 148, pag. 621;