Nel termine assegnatole, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni. 5. L’art. 148 CPC stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621).