4. Con reclamo 26 aprile 2011, l’istante postula la modifica della decisione impugnata nel senso di respingere la richiesta di restituzione della convenuta, annullare i dispositivi della sentenza 12 aprile 2011 e confermare la piena validità della decisione di sfratto 3/7 febbraio 2011. Essa rimprovera al Pretore di aver mal gestito l’intera procedura e di aver dichiarato nulla una decisione cresciuta in giudicato da lui stesso pronunciata, benché la controparte non ne avesse chiesto l’annullamento. A suo modo di vedere solo l’autorità di ricorso potrebbe annullare una decisione cresciuta in giudicato. Nel termine assegnatole, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni.