{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-22_2011-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108989&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dcd7fa62f99224ef73e5afa2853ca8c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.06.2011 13.2011.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restituzione dei termini, art. 148 CPC-CH"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:44", "Checksum": "079ea92f45b2f2df044f695a5e82d807", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.06.2011 13.2011.22\nRegesto:\nRestituzione dei termini, art. 148 CPC-CH\n\n\n6. Per quanto concerne il modo di procedere, l’art. 149 CPC dispone che il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni all’istanza e decide definitivamente. Tale norma sottrae in definitiva il provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319 lett. b n. 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie. In altre parole, la decisione non può essere impugnata in maniera autonoma. La definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621; Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4; Gozzi, op. cit., art. 149 n. 10-11).\n7. Nel caso in esame il Pretore ha accolto l’istanza di sfratto postulata dall’istante in data 17/18 gennaio 2011 con decisione 3/7 febbraio 2011, rimasta inimpugnata. Con successiva decisione 12 aprile 2011, vale a dire nel termine di sei mesi stabilito dall’art. 148 cpv. 3 CPC, il Pretore, in accoglimento dell’istanza di restituzione in intero 7 marzo 2011 della parte convenuta, ha annullato la summenzionata decisione di sfratto, notificando nuovamente alla convenuta l’istanza di sfratto e citando le parti ad un nuova udienza di discussione.\nVa avantutto rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, tale agire del Pretore è senz’altro conforme alla legge, ritenuto che, come già esposto sopra (consid. 5), egli può annullare una decisione di merito da lui stesso pronunciata, anche quando questa sia passata in giudicato e finanche sia stata eseguita (Gozzi, op. cit. art. 148 n. 43). Già si è detto anche che contro tale decisione non sono dati rimedi diritto, l’art. 149 CPC disponendo chiaramente che il giudice decide definitiva- mente sulla restituzione, con una decisione che non può essere impugnata in maniera autonoma, bensì unicamente con la decisione finale di merito. È quindi a torto che la reclamante ritiene che, essendo dato un pregiudizio difficilmente riparabile, sia “in linea di principio proponibile anche la via del reclamo”.\nDi conseguenza il presente reclamo deve essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo l’esame delle questioni di merito.\n8. In Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-. Nel caso concreto, stante la particolarità della fattispecie, la tassa e spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono poste a carico della reclamante.\nNon si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni al reclamo.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 26 aprile 2011 di RE 1 è irricevibile.\n2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- (fr. 150.- tassa di giustizia e fr. 50.- di spese) sono poste a carico di RE 1SA. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}