{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-22_2011-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108989&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dcd7fa62f99224ef73e5afa2853ca8c5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.06.2011 13.2011.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restituzione dei termini, art. 148 CPC-CH"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:44", "Checksum": "079ea92f45b2f2df044f695a5e82d807", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.06.2011 13.2011.22\nRegesto:\nRestituzione dei termini, art. 148 CPC-CH\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente) |\n|\nsegretaria: |\nMeyer, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.175 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 17/18 gennaio 2011 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente lo sfratto della convenuta in seguito alla mancata riconsegna dell’ente locato alla scadenza del contratto di locazione di durata determinata;\ndomanda sulla quale la convenuta non si è espressa, non essendo comparsa all’udienza di discussione 3 febbraio 2011 e che il Pretore ha accolto con decisione 3/7 febbraio 2011;\ne ora sul reclamo 26 aprile 2011 dell’istante contro la decisione 12 aprile 2011 con la quale il Pretore ha accolto l’istanza di restituzione dei termini presentata dalla convenuta in data 7 marzo 2011, annullando la decisione di sfratto 3/7 febbraio 2011;\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. CO 1 conduceva in locazione l’appartamento nr. __________ nello stabile R__________, sito in via __________ a __________, di proprietà di RE 1, in virtù di un contratto di locazione di durata determinata dal 1° al 15 gennaio 2011 (doc. C). A seguito della mancata restituzione dell’ente locato al momento della scadenza contrattuale, con istanza 17/18 gennaio 2011, RE 1 ha postulato lo sfratto di CO 1. La parte convenuta non ha ritirato la raccomandata contenente l’istanza e la citazione e non è comparsa all’udienza di discussione, rimanendo preclusa.\nCon decisione 3 febbraio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato lo sfratto. La decisione è passata in giudicato ai primi di marzo 2011.\n2. Con istanza di restituzione dei termini datata 7 marzo 2011, la convenuta CO 1 ha chiesto la revoca della decisione di sfratto, l’intimazione per il tramite del suo legale dell’istanza di sfratto, la restituzione del termine per inoltrare la risposta e la valutazione del comportamento processuale dell’istante ex art. 128 CPC (inc. SO.2011.834), sostenendo in sostanza, per quanto qui di rilievo, di aver informato l’amministratore unico di RE 1, avv. P__________, già il 19 gennaio 2011 di essere patrocinata dall’avv. PA 2, a cui avrebbe dovuto essere inviata la corrispondenza e adducendo di non aver ritirato la surriferita raccomandata poiché assente all’estero dal 17 gennaio al 4 marzo 2011.\nAll’udienza di discussione 24 marzo 2011 la parte convenuta si è riconfermata nella propria istanza, alla quale l’istante si è opposta contestando in particolare l’assenza all’estero della controparte, la quale ha ritirato un precetto esecutivo notificatole in data 27 gennaio 2011.\n3. In data 12 aprile 2011 il Pretore dopo aver constatato che RE 1, nella persona del suo amministratore unico avv. P__________, era stata informata del fatto che l’avv. PA 2 patrocinava la parte convenuta e che quest’ultima non era stata validamente citata all’udienza di discussione, essendo venuta a conoscenza dell’esistenza della procedura di sfratto soltanto a decisione emanata, ha accolto l’istanza di restituzione dei termini della convenuta, annullando la decisione di sfratto.\n4. Con reclamo 26 aprile 2011, l’istante postula la modifica della decisione impugnata nel senso di respingere la richiesta di restituzione della convenuta, annullare i dispositivi della sentenza 12 aprile 2011 e confermare la piena validità della decisione di sfratto 3/7 febbraio 2011. Essa rimprovera al Pretore di aver mal gestito l’intera procedura e di aver dichiarato nulla una decisione cresciuta in giudicato da lui stesso pronunciata, benché la controparte non ne avesse chiesto l’annullamento. A suo modo di vedere solo l’autorità di ricorso potrebbe annullare una decisione cresciuta in giudicato.\nNel termine assegnatole, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni.\n5. L’art. 148 CPC stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621). Se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3). In altre parole, l’istituto della restituzione si applica per un periodo di sei mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una decisione contumaciale passata in giudicato. Il Pretore può in questi casi annullare la decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del diritto e il processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima dell’inosservanza (Trezzini, op. cit., art. 148, pag. 621; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n. 15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 148 n. 43-44)."}