che la procedura di diffida ai debitori di cui trattasi non presentava particolare complessità o difficoltà, bastando all’opponente indicare per quali motivi egli avesse omesso il pagamento, ritenuto che spettava poi al giudice valutare se la trascuranza dell’obbligo era seria, un “avviso ai debitori” dovendo rispettare in ogni modo il principio di proporzionalità (cfr: dottrina e giurisprudenza all’art. 177 CC che, come visto sopra, è applicabile di principio anche all’art. 291 CC: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm, Zürcher Kommentar, 1994, n. 18A ad art. 177 CC; ICCA 1° giugno 2004, inc. 11.2004.61);