135 I 1 consid. 7.1; 130 I 180 consid. 2.2, con ulteriori riferimenti); che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, l’argomentazione del Pretore aggiunto secondo cui la procedura di diffida ai debitori non necessita dell’assistenza di un legale, non si scontra con la nuova legislazione in vigore dal 1° gennaio 2011, alla quale continuano invero ad essere applicabili dottrina e giurisprudenza sviluppate in merito all’art. 29 cpv. 3 Cost., che rimane comunque la base del diritto al gratuito patrocinio;