b); che secondo costante dottrina e giurisprudenza sull’art. 29 cpv. 3 Cost., il beneficio del gratuito patrocinio è concesso soltanto se l’assistenza legale è oggettivamente necessaria per tutelare i propri diritti, ossia quando il caso presenta una certa complessità tanto dal punto di vista fattuale quanto da quello giuridico, se gli interessi del richiedente sono toccati in maniera grave, se egli non è in grado di far fronte alle difficoltà della causa con atti propri e se la rappresentanza mediante un patrocinatore è oggettivamente imprescindibile per la salvaguardia dei diritti del richiedente (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 2008, pag. 901, 904-905; DTF 135 I 1 consid.