a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che, con il giudizio qui impugnato, il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, rilevando che il Tribunale d’appello ha più volte sancito la non necessità di far capo all’assistenza di un legale per la procedura di diffida ai debitori; che, con il reclamo in esame, il reclamante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio, rimproverando al Pretore di non aver considerato la necessità di patrocinio alla luce delle nuove disposizioni procedurali; a suo avviso il nuovo CPC non prevedrebbe più la condizione negativa posta dall’art. 14 cpv.