che con il reclamo che qui ci occupa RE 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio, postulando l’estensione di tale beneficio anche in sede ricorsuale; considerato in diritto: che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), applicabile a tutti i procedimenti avviati dopo tale data; che giusta i combinati art. 121 CPC, 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG del 10 maggio 2006, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (Trezzini, CPC Comm.