che, con istanza 3 marzo 2011, il convenuto ha postulato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di cui trattasi; che con decreto 31 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza 18 febbraio 2011, ordinando alla datrice di lavoro di RE 1 di trattenere dal salario di quest’ultimo l’importo mensile di fr. 1'105.- e respingendo nel contempo la domanda di gratuito patrocinio formulata dal convenuto; che con il reclamo che qui ci occupa RE 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio, postulando l’estensione di tale beneficio anche in sede ricorsuale; considerato in diritto: