{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-19_2011-05-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108988&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "667f095e8c0757510382e3fbfcb5e09e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.05.2011 13.2011.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura di diffida ai debitori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:42", "Checksum": "79f46f0580ef8e385a210ce53c25ec56", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.05.2011 13.2011.19\nRegesto:\nGratuito patrocinio nell'ambito di una procedura di diffida ai debitori\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente) |\n|\nsegretaria: |\nMeyer, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.622 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 18 febbraio 2011 dallo\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ncon cui l’istante ha chiesto di ordinare alla datrice di lavoro del convenuto, la N__________, di trattenere dal salario di RE 1 l’importo mensile di fr. 1'435.-, corrispondente alle prestazioni alimentari a favore delle figlie minorenni, istanza che è stata parzialmente accolta con sentenza 31 marzo 2011 per un importo di fr. 1'105.-;\ned ora sulla domanda di gratuito patrocinio 3 marzo 2011 del convenuto, che il Pretore aggiunto ha respinto con decreto 31 marzo 2011;\nreclamante il convenuto con atto 11 aprile 2011 con cui chiede la riforma del giudizio del primo giudice e il conseguente accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio con estensione della domanda anche alla procedura di ricorso;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;\nritenuto\nin fatto: che con istanza 18 febbraio 2011 lo CO 1, rappresentato dal RA 2, ha chiesto di ordinare alla datrice di lavoro di RE 1, la N__________, di trattenere dal salario del proprio dipendente l’importo mensile di fr. 1'435.-, corrispondente alle prestazioni alimentari dovute per le figlie minorenni G__________ (fr. 750.-) e L__________ (fr. 685.-);\nche, con istanza 3 marzo 2011, il convenuto ha postulato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di cui trattasi;\nche con decreto 31 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza 18 febbraio 2011, ordinando alla datrice di lavoro di RE 1 di trattenere dal salario di quest’ultimo l’importo mensile di fr. 1'105.- e respingendo nel contempo la domanda di gratuito patrocinio formulata dal convenuto;\nche con il reclamo che qui ci occupa RE 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio, postulando l’estensione di tale beneficio anche in sede ricorsuale;\nconsiderato\nin diritto: che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), applicabile a tutti i procedimenti avviati dopo tale data;\nche giusta i combinati art. 121 CPC, 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG del 10 maggio 2006, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403);\nche la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, op. cit, art. 119, pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad art. 119; Freiburghaus/Afheld in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);\nche nel caso concreto il gravame è tempestivo;\nche l’art. 320 CPC prevede che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, con il giudizio qui impugnato, il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, rilevando che il Tribunale d’appello ha più volte sancito la non necessità di far capo all’assistenza di un legale per la procedura di diffida ai debitori;\nche, con il reclamo in esame, il reclamante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio, rimproverando al Pretore di non aver considerato la necessità di patrocinio alla luce delle nuove disposizioni procedurali; a suo avviso il nuovo CPC non prevedrebbe più la condizione negativa posta dall’art. 14 cpv. 2 Lag, secondo cui il richiedente non deve essere in grado di procedere in causa con atti propri;\nche giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);\nche secondo costante dottrina e giurisprudenza sull’art. 29 cpv. 3 Cost., il beneficio del gratuito patrocinio è concesso soltanto se l’assistenza legale è oggettivamente necessaria per tutelare i propri diritti, ossia quando il caso presenta una certa complessità tanto dal punto di vista fattuale quanto da quello giuridico, se gli interessi del richiedente sono toccati in maniera grave, se egli non è in grado di far fronte alle difficoltà della causa con atti propri e se la rappresentanza mediante un patrocinatore è oggettivamente imprescindibile per la salvaguardia dei diritti del richiedente (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 2008, pag. 901, 904-905; DTF 135 I 1 consid. 7.1; 130 I 180 consid. 2.2, con ulteriori riferimenti);\nche, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, l’argomentazione del Pretore aggiunto secondo cui la procedura di diffida ai debitori non necessita dell’assistenza di un legale, non si scontra con la nuova legislazione in vigore dal 1° gennaio 2011, alla quale continuano invero ad essere applicabili dottrina e giurisprudenza sviluppate in merito all’art. 29 cpv. 3 Cost., che rimane comunque la base del diritto al gratuito patrocinio;"}