che, per la procedura di appello al Tribunale d’appello contro decisioni dell’autorità di conciliazione, dando seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 17 LTG prevede una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 20'000.-; che nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 387’000.- la tassa di giustizia va fissata in fr. 1'500.-; che, non avendo la appellata AO 1 dovuto inoltrare né osservazioni né una risposta all’appello di controparte, non si assegnano ripetibili; per i quali motivi pronuncia: 1. L’appello 8 aprile 2011 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: