Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 7 e m. 1 e 2 ad art. 8 CPC-TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, 2005, n. 18 ad art. 8 CPC-TI), - in caso di contestazione relativa alla protrazione della locazione secondo le pigioni e alle spese accessorie dovute per la durata della protrazione richiesta (Trezzini, op. cit., art. 92 pag. 381); che, nel caso concreto, il canone di locazione relativo all’anno 2010 risulta essere di fr. 129'006.10 sicché considerando la domanda principale di annullamento della disdetta del contratto, il valore minimo di causa è di circa fr. 387'000.-, corrispondente alla pigione di tre anni, ossia il periodo durante il quale il contratto di locazione doc.