- secondo la pigione dovuta per il periodo durante il quale il contratto continuava a sussistere nell’ipotesi che la disdetta non sia valida, ovvero fino al momento in cui una nuova disdetta possa essere data (DTF 111 II 384), rispettivamente per i tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione (art. 271a cpv. 1 lettera e CO), giurisprudenza poi applicata dalla IICCA agli art. 7 (che corrisponde in sostanza al nuovo art. 92 CPC) e art. 8 CPC-TI (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 7 e m. 1 e 2 ad art. 8 CPC-TI;