, n. 2 ad art. 210), sicché la decisione impugnata appare, comunque sia, sostenibile; che il reclamante postula che, qualora l’UC non voglia formulare una proposta di giudizio, esso decida nel merito; che per l’art. 212 cpv. 1 CPC l’ufficio di conciliazione, su richiesta dell’attore, può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2'000.- franchi, vale a dire nei casi di “litigio bagatella” già maturi per il giudizio (Trezzini, op. cit., art. 202 pag. 925, art. 212 pag. 948; Infanger, op. cit., n. 1, 4 e 12 ad art. 212; Gloor/Umbricht in Oberhammer, op. cit., n. 3 ad art. 212);