4 CO); che pertanto, nel caso concreto, l’UC poteva certo sottoporre alle parti una proposta di giudizio, ma la decisione, invece di procedere in tal senso, di rilasciare l’autorizzazione ad agire è frutto del suo libero apprezzamento e non è sindacabile, non potendosi imporle l’una piuttosto che l’altra soluzione; che, abbondanzialmente, si rileva che la proposta di giudizio non dev’essere sistematica, bensì prudenziale, limitata ai casi dove sussistono concrete possibilità di accettazione, ciò che secondo la dottrina non è di regola il caso laddove la parte convenuta non partecipa senza giustificazioni alla procedura di conciliazione (Trezzini, CPC Comm.