che, per l’art. 206 CPC, in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza, in applicazione degli art. 209-212 CPC, essa valuta se rilasciare l’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, ancora se emanare di una decisione nel merito (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero n. 06.062 del 28 giugno 2006, pag. 6704);