che il gravame non è stato intimato alla controparte; che l’istanza di conciliazione è stata introdotta il 20 gennaio 2011, sicché la procedura di conciliazione è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011; che, costituendo la procedura di conciliazione un procedimento ben distinto dalla causa di merito, la decisione con la quale l’autorità di conciliazione autorizza l’istante ad agire è una decisione finale nell’ambito della conciliazione, impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv.