{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-18_2011-05-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108981&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6fa8f9932bec7ccb04a9c928e5f42a7b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.05.2011 13.2011.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proposta di giudizio in procedura di conciliazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:43", "Checksum": "81fa2ca72fe6c50b00c8f873ebef66f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.05.2011 13.2011.18\nRegesto:\nProposta di giudizio in procedura di conciliazione\n\n\nche in merito al valore litigioso, in applicazione dell’art. 92 CPC, le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano (cpv. 1) ritenuto che, in caso di durata incerta o illimitata, è da considerare quale valore capitalizzato l’importo annuo della prestazione moltiplicato per venti (cpv. 2);\nche conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale sull’art. 36 OG in materia di contratto di locazione, nel litigio che verte sulla disdetta della locazione il valore litigioso si determina:\n- secondo la pigione dovuta per il periodo durante il quale il contratto continuava a sussistere nell’ipotesi che la disdetta non sia valida, ovvero fino al momento in cui una nuova disdetta possa essere data (DTF 111 II 384), rispettivamente per i tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione (art. 271a cpv. 1 lettera e CO), giurisprudenza poi applicata dalla IICCA agli art. 7 (che corrisponde in sostanza al nuovo art. 92 CPC) e art. 8 CPC-TI (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 7 e m. 1 e 2 ad art. 8 CPC-TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice, 2005, n. 18 ad art. 8 CPC-TI),\n- in caso di contestazione relativa alla protrazione della locazione secondo le pigioni e alle spese accessorie dovute per la durata della protrazione richiesta (Trezzini, op. cit., art. 92 pag. 381);\nche, nel caso concreto, il canone di locazione relativo all’anno 2010 risulta essere di fr. 129'006.10 sicché considerando la domanda principale di annullamento della disdetta del contratto, il valore minimo di causa è di circa fr. 387'000.-, corrispondente alla pigione di tre anni, ossia il periodo durante il quale il contratto di locazione doc. B non potrebbe essere disdetto qualora la disdetta 21 dicembre 2010 (doc. D) non fosse valida, considerato che in questo caso il summenzionato contratto non potrebbe essere disdetto prima della scadenza dei tre anni previsti dall’art. 271a CO;\nche, tenuto conto del limiti di fr. 2'000.- imposto dall’art. 212 cpv. 1 CPC, nella misura in cui la reclamante chiede che l’incarto sia retrocesso all’UC affinché emani una decisione di merito, il gravame non solo è manifestamente infondato, ma anche temerario, e va respinto;\nche, per i motivi che precedono, l’appello deve essere respinto;\nche in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);\nche, per la procedura di appello al Tribunale d’appello contro decisioni dell’autorità di conciliazione, dando seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 17 LTG prevede una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 20'000.-;\nche nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 387’000.- la tassa di giustizia va fissata in fr. 1'500.-;\nche, non avendo la appellata AO 1 dovuto inoltrare né osservazioni né una risposta all’appello di controparte, non si assegnano ripetibili;\nper i quali motivi\npronuncia: 1. L’appello 8 aprile 2011 di AP 1 è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 1'500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici sulla pagina seguente\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso."}