{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-18_2011-05-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108981&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6fa8f9932bec7ccb04a9c928e5f42a7b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.05.2011 13.2011.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proposta di giudizio in procedura di conciliazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:43", "Checksum": "81fa2ca72fe6c50b00c8f873ebef66f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.05.2011 13.2011.18\nRegesto:\nProposta di giudizio in procedura di conciliazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente) |\n|\nsegretaria: |\nMeyer, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa inc. n. 010/11 dipendente dall’appello 8 aprile 2011 della\n|\n|\nAO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nrilevato\nin fatto e diritto: che con istanza di conciliazione del 20 gennaio 2011 all’ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (UC), AP 1 (conduttrice) ha convenuto in giudizio AO 1 (locatrice) chiedendo di annullare la disdetta inoltrata da quest’ultima il 21 dicembre 2010 con effetto al 31 dicembre 2011 e, in via subordinata, di concedere un proroga del contratto di locazione fino al 31 dicembre 2017;\nche all’udienza 31 marzo 2011 sono comparsi per la parte istante V__________ - così delegato dagli organi della AP 1 - assistito dal suo legale, mentre la parte convenuta non è comparsa personalmente, ma solo il di lei patrocinatore;\nche all’udienza l’istante ha confermato le proprie domande, chiedendo inoltre all’UC di sottoporre comunque alle parti una proposta di giudizio e, in caso di mancato accordo, di decidere nel merito come previsto dall’art. 273 cpv. 4 CO;\nche in data medesima, l’UC ha deciso di non dare seguito alle richieste dell’istante a causa dell’assenza della parte convenuta, rilasciando al medesimo istante l’autorizzazione ad agire ex art. 209 cpv. 1 lett. b CPC;\nche con appello 8 aprile 2011 AP 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone l’annullamento e il rinvio degli atti all’autorità di conciliazione affinché formuli una proposta di giudizio o emetta un decisione di merito;\nche il gravame non è stato intimato alla controparte;\nche l’istanza di conciliazione è stata introdotta il 20 gennaio 2011, sicché la procedura di conciliazione è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011;\nche, costituendo la procedura di conciliazione un procedimento ben distinto dalla causa di merito, la decisione con la quale l’autorità di conciliazione autorizza l’istante ad agire è una decisione finale nell’ambito della conciliazione, impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;\nche, in concreto, competente a trattare il gravame sarebbe di conseguenza la seconda Camera civile del tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;\nche nel caso in rassegna il gravame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ricevibile;\nche, per l’art. 206 CPC, in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza, in applicazione degli art. 209-212 CPC, essa valuta se rilasciare l’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, ancora se emanare di una decisione nel merito (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero n. 06.062 del 28 giugno 2006, pag. 6704);\nche per l’art. 210 CPC l’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di giudizio segnatamente nelle controversie in materia di locazione vertenti sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione;\nche la proposta di giudizio nei casi previsti dall’art. 210 CPC è un’opzione a disposizione dell’Ufficio di conciliazione, di cui esso può avvalersi secondo il proprio libero apprezzamento (messaggio CPC cit., pag. 6706; Honegger in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 2, 5 e 7 ad art. 210; Infanger, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 4 ad art. 210; Gloor/Umbricht in Oberhammer, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 210);\nche con l’entrata in vigore del nuovo CPC sono stati abrogati segnatamente gli art. 259i, 273 e 274a-g CO che conferivano all’UC la competenza di emettere una decisione, e la procedura davanti all’UC è ora retta dal CPC (art. 373 cpv. 4 CO);\nche pertanto, nel caso concreto, l’UC poteva certo sottoporre alle parti una proposta di giudizio, ma la decisione, invece di procedere in tal senso, di rilasciare l’autorizzazione ad agire è frutto del suo libero apprezzamento e non è sindacabile, non potendosi imporle l’una piuttosto che l’altra soluzione;\nche, abbondanzialmente, si rileva che la proposta di giudizio non dev’essere sistematica, bensì prudenziale, limitata ai casi dove sussistono concrete possibilità di accettazione, ciò che secondo la dottrina non è di regola il caso laddove la parte convenuta non partecipa senza giustificazioni alla procedura di conciliazione (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 200 pag. 919, art. 210, pag. 943; cfr. anche Honegger in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 210), sicché la decisione impugnata appare, comunque sia, sostenibile;\nche il reclamante postula che, qualora l’UC non voglia formulare una proposta di giudizio, esso decida nel merito;\nche per l’art. 212 cpv. 1 CPC l’ufficio di conciliazione, su richiesta dell’attore, può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2'000.- franchi, vale a dire nei casi di “litigio bagatella” già maturi per il giudizio (Trezzini, op. cit., art. 202 pag. 925, art. 212 pag. 948; Infanger, op. cit., n. 1, 4 e 12 ad art. 212; Gloor/Umbricht in Oberhammer, op. cit., n. 3 ad art. 212);"}