Questo modo di procedere è invero usuale, e di regola non comporta particolari problemi. Qualora, contrariamente alle previsioni, le ripetibili risultino di impossibile incasso, è però da evitare che il patrocinatore venga definitivamente privato della possibilità di chiedere allo Stato la remunerazione delle sue prestazioni, poiché ciò significherebbe negare perlomeno in parte il beneficio, già accordato, del gratuito patrocinio, l'avvocato di una parte vincente posta al beneficio del gratuito patrocinio avendo il diritto di essere remunerato dallo Stato se la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali, non può essere escussa con successo (DTF 102 I 322).