Nondimeno, sebbene il fallimento della convenuta, intervenuto dopo l’emanazione della sentenza di merito del 25 novembre 2010 e prima della tassazione della nota professionale in data 30 marzo 2011 (cfr. doc. E ed F prodotti con il ricorso) comporti l’impossibilità di incassare le ripetibili, ciò nulla modifica alla conclusione che il ricorso deve essere respinto in ordine perché irricevibile, la reclamante non facendo valere alcun interesse degno di protezione.