In effetti, negare l’obbligo dello Stato di remunerare l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe violare il principio costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. a2 e a3 ad art. 155 vCPC-TI, massime che sono applicabili anche nell’ambito della vLag; cfr. anche art. 122 cpv. 2 CPC; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2 e Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 496-497, con rinvii). Nondimeno, sebbene il fallimento della convenuta, intervenuto dopo l’emanazione della sentenza di merito del 25 novembre 2010 e prima della tassazione della nota professionale in data 30 marzo 2011 (cfr.