La reclamante rileva a ragione che, allorquando la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse con successo presso la controparte, il patrocinatore della parte vincente è adeguatamente remunerato dal Cantone, ciò rientrando nei diritti minimi garantiti dall’art. 29 cpv. 3 Cost. In effetti, negare l’obbligo dello Stato di remunerare l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe violare il principio costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. a2 e a3 ad art. 155 vCPC-TI, massime che sono applicabili anche nell’ambito della vLag; cfr.