30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni, rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta a reclamo oppure ad appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447). L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto, stante il valore di causa, sarebbe data la competenza della Camera civile dei reclami.