b CPC, ciò che comporterebbe un termine di reclamo di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Esaminando però la decisione di tassazione nel contesto del sistema delle impugnazioni secondo il nuovo CPC, pare tuttavia più coerente trattarla quale decisione inerente le spese giudiziarie e assoggettarne quindi l’impugnazione all’art. 319 lett. a CPC. Così facendo, il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di merito della sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni, rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del reclamo.