{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-16_2011-04-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108975&nX40_KEY=4921812&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a7596bb09a2d6942e89f297a2a55ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.04.2011 13.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota onorario del patrocinatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:50:27", "Checksum": "3f765e0bda503ad8b43d0822092a3e34", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.04.2011 13.2011.16\nRegesto:\nTassazione nota onorario del patrocinatore\n\n\n7. La reclamante rileva a ragione che, allorquando la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse con successo presso la controparte, il patrocinatore della parte vincente è adeguatamente remunerato dal Cantone, ciò rientrando nei diritti minimi garantiti dall’art. 29 cpv. 3 Cost. In effetti, negare l’obbligo dello Stato di remunerare l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe violare il principio costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. a2 e a3 ad art. 155 vCPC-TI, massime che sono applicabili anche nell’ambito della vLag; cfr. anche art. 122 cpv. 2 CPC; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2 e Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 496-497, con rinvii). Nondimeno, sebbene il fallimento della convenuta, intervenuto dopo l’emanazione della sentenza di merito del 25 novembre 2010 e prima della tassazione della nota professionale in data 30 marzo 2011 (cfr. doc. E ed F prodotti con il ricorso) comporti l’impossibilità di incassare le ripetibili, ciò nulla modifica alla conclusione che il ricorso deve essere respinto in ordine perché irricevibile, la reclamante non facendo valere alcun interesse degno di protezione.\n8. Abbondanzialmente, e senza che ciò abbia un influsso sull’esito del gravame, si rileva che, procedendo alla tassazione della nota d’onorario del patrocinatore in regime di gratuito patrocinio, il Pretore stabilisce quale sia la remunerazione congrua per l’esecuzione del mandato di patrocinio. L’accertamento della possibilità di incassare le ripetibili esula di per sé dal contesto della tassazione, trattandosi di una questione che attiene invero alle modalità di pagamento dell'onorario. Il primo giudice in effetti ha indicato gli importi riconosciuti per onorari, spese e IVA seguendo i criteri della Lag e del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Ha poi ridotto l’importo così ottenuto di un importo pari alle ripetibili accordate al beneficiario con la decisione di merito. Questo modo di procedere è invero usuale, e di regola non comporta particolari problemi. Qualora, contrariamente alle previsioni, le ripetibili risultino di impossibile incasso, è però da evitare che il patrocinatore venga definitivamente privato della possibilità di chiedere allo Stato la remunerazione delle sue prestazioni, poiché ciò significherebbe negare perlomeno in parte il beneficio, già accordato, del gratuito patrocinio, l'avvocato di una parte vincente posta al beneficio del gratuito patrocinio avendo il diritto di essere remunerato dallo Stato se la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali, non può essere escussa con successo (DTF 102 I 322). Di ciò, l’autorità richiesta del pagamento della nota d’onorario ha da tener conto.\n9. Stante la particolarità della fattispecie, in via del tutto eccezionale e per la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 6 aprile 2011 di RE 1 è irricevibile.\n2. Non si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n-\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici sulla pagine seguente\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}