{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-16_2011-04-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108975&nX40_KEY=4921812&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a7596bb09a2d6942e89f297a2a55ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.04.2011 13.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota onorario del patrocinatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:50:27", "Checksum": "3f765e0bda503ad8b43d0822092a3e34", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.04.2011 13.2011.16\nRegesto:\nTassazione nota onorario del patrocinatore\n\n\n4.2 Per quanto riguarda il termine di impugnazione, non risulta in modo chiaro dalla legge quale sia il termine applicabile nel caso concreto. Si potrebbe sostenere che, nella misura in cui la decisione di tassazione è retta dal diritto previgente (art. 404 CPC), stante la sua particolare natura, essa rientra nel novero delle “altre decisioni” giusta l’art. 319 lett. b CPC, ciò che comporterebbe un termine di reclamo di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Esaminando però la decisione di tassazione nel contesto del sistema delle impugnazioni secondo il nuovo CPC, pare tuttavia più coerente trattarla quale decisione inerente le spese giudiziarie e assoggettarne quindi l’impugnazione all’art. 319 lett. a CPC. Così facendo, il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di merito della sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni, rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta a reclamo oppure ad appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447). L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto, stante il valore di causa, sarebbe data la competenza della Camera civile dei reclami. Il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile, chiamata a occuparsene in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n5. Per quanto riguarda la tempestività, si rileva che il gravame, interposto il 6 aprile 2011 alla Camera civile dei reclami è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.\n6. Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato avantutto se RE 1 abbia un interesse a interporre reclamo contro il decreto impugnato. Avverso la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore, la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 59 n. 12 e 14; Olgiati, Il codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, op. cit., art. 110, pag. 447 e art. 59, pag. 174; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 59, n. 7). Un interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere contro una decisione di retribuzione sussiste quindi sicuramente nella misura in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).\nNella fattispecie in esame, la reclamante chiede tuttavia di riconoscere a favore del suo patrocinatore, avv. RA 1, la nota d’onorario da lui esposta, di complessivi fr. 1'850.70, senza dedurre fr. 900.- per eventuali ripetibili di possibile incasso. Essa non indica però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla decisione impugnata, limitandosi a contestare la deduzione di fr. 900.- senza spendere una parola sui vantaggi ch’essa potrebbe trarre dall’accoglimento del ricorso. È evidente che, ove il ricorso fosse accolto, la reclamante si vedrebbe costretta a rifondere alla Stato un importo più elevato rispetto a quello fissato dal Pretore (art. 9 cpv. 1 vLag). Non si ravvisa dunque alcun vantaggio per la stessa. Per il resto si osserva che il mancato riconoscimento di prestazioni professionali non abilita in nessun caso il patrocinatore dell’assistito al beneficio del gratuito patrocinio a esigere dal cliente stesso un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, la quale copre l’intero mandato, dal principio alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n. 149 ad art. 12; Wollfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, pag. 165 n. IV; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 1). Di conseguenza spettava semmai al legale impugnare la decisione di tassazione, la reclamante non essendo legittimata a difendere interessi di terzi (DTF 121 II 55 consid. 2c/aa con ulteriori riferimenti).\nAlla luce delle circostanze sopra descritte, il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e respinto in ordine (Zürcher in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., art. 59 n. 2; Trezzini, op. cit., art. 59, pag. 168; Gehri, op. cit., art. 59, n. 5)."}