{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-16_2011-04-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108975&nX40_KEY=4921812&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5a7596bb09a2d6942e89f297a2a55ed9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.04.2011 13.2011.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione nota onorario del patrocinatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:50:27", "Checksum": "3f765e0bda503ad8b43d0822092a3e34", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 27.04.2011 13.2011.16\nRegesto:\nTassazione nota onorario del patrocinatore\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Epiney-Colombo |\n|\nsegretaria: |\nMeyer, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.206 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 11 ottobre 2010 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nchiedente, sulla base di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'155.95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2010;\ndomanda sulla quale la convenuta non si è espressa, non essendo comparsa all’udienza di discussione;\ne ora sul reclamo dell’istante contro il decreto 30 marzo 2011, con il quale il Pretore ha tassato la nota d’onorario esposta dall’avv. RA 1;\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 11 ottobre 2010 RE 1 ha chiesto, sulla base di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 8'155.95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2010 corrispondenti al salario mensile netto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2010, postulando nello stesso tempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.\nCon sentenza 25 novembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord ha accolto l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 8'155.95 oltre accessori e ponendo a suo carico fr. 900.- di ripetibili. Ha altresì accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’istante.\n2. Il 14 gennaio 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso al Pretore la nota professionale per le proprie prestazioni dal 24 settembre 2010 al 12 gennaio 2011, per un ammontare di fr. 2'963.52, di cui fr. 2'744.- di onorario e spese e fr. 219.52 di IVA all’8%.\nCon decisione 30 marzo 2011 il Pretore ha tassato la nota in fr. 950.70, di cui fr. 1'455.- di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 265.- di spese sino a tale data e fr. 130.70 di IVA al 7.6% su fr. 1'720.-, da cui ha dedotto fr. 900.- per eventuali ripetibili di possibile incasso facendo riferimento alla sentenza del 25 novembre 2010.\n3. Con reclamo 6 aprile 2011, RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che la nota d’onorario esposta dal suo patrocinatore, RA 1, sia tassata a favore di quest’ultimo in complessivi fr. 1'850.70, ossia senza la deduzione di fr. 900.- per eventuali ripetibili di possibile incasso.\n4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prescrive che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto l’11 ottobre 2010, al procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.\n4.1 Per quanto concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La questione se tale norma sia applicabile solo alle decisioni finali oppure anche a quelle che non pongono fine al procedimento non è qui di rilievo, considerato che la decisione con la quale il giudice fissa l’onorario del patrocinatore è comunque una decisione finale, e ciò a prescindere dalla questione se il procedimento di tassazione della nota d’onorario già pendente al momento dell’entrata in vigore del CPC sia da considerare quale procedura a sé stante o - come nel nuovo CPC - quale parte della decisione sulle spese giudiziarie. Il giudizio sulla tassazione è pertanto impugnabile giusta l’art. 319 CPC mediante reclamo."}