1 CPC ticinese). La tassa di giustizia va commisurata al valore della sostanza da dividere, come nel caso di un'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC (v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651). Nella fattispecie tale valore è di fr. 982 489.75 (lodo impugnato pag. 9). Tenuto conto che l'attuale giudizio verte su mere questioni di forma, conviene nondimeno orientarsi attorno al minimo edittale (art. 17 cpv. 1 vLTG cui rinvia l'art. 24 lett.