L'arbitro ha motivato tale scelta con il fatto di non essere stato in grado di accertare le spese profuse da ogni singolo comproprietario nella “tinaia-grotto” (lodo impugnato, pag. 6). Ci si può domandare se tale giustificazione sia sostenibile, l'arbitro essendo stato chiamato semplicemente a stimare il valore del fondo (com'era chiamato a stimare gli altri fondi in comproprietà). Ch'egli sia stato incaricato di accertare anche la fondatezza di eventuali crediti avanzati dall'uno o dell'altro comproprietario per investimenti eseguiti nell'immobile, regolando pretese ereditarie, non risulta. Comunque sia, dovendo il lodo già essere annullato in forza dell'art. 36 lett.