Del resto, se il ricorrente avesse accettato di includere le due citate particelle “nei lotti da ripartire”, mal si comprende perché il patto d'arbitrato preveda solo “lo scioglimento della comproprietà” (clausola n. 4) e perché all'udienza del 31 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Vallemaggia abbia accertato non essere “oggetto d'arbitrato l'esistente comunione ereditaria fra le parti comprensiva delle reciproche pretese”. Nemmeno le interessate tentano una spiegazione al proposito.