Sta di fatto ch'esse non indicano quando né come ciò sarebbe avvenuto. Ricordano che la clausola n. 4 del patto arbitrale rinvia all'accordo del 25 novembre 2003, il quale menzionava al punto 4 “terreni o rustici di proprietà o posseduti dai comproprietari” e al punto 6 “le particelle n. __________ RFD __________ (…), e n. __________ RFD __________, entrambe attualmente di proprietà del signor IS 1”, ma a parte il fatto che quell'accordo non figura nell'incarto, la mera circostanza che i due immobili ricevuti in donazione dal ricorrente andassero stimati alla stessa stregua degli altri in vista della divisione ereditaria ancora non significa che il ricorrente avesse autorizzato l'arbitro a