Nulla induce a desumere pertanto che l'arbitro dovesse occuparsi in qualche modo anche di fondi in proprietà assoluta del ricorrente. Tanto meno ove si consideri che all'udienza del 31 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Vallemaggia aveva accertato non essere “oggetto d'arbitrato l'esistente comunione ereditaria fra le parti comprensiva delle reciproche pretese” (sopra, lett. B in fine). b) Nelle osservazioni all'appello CO 3, CO 1 e CO 2 sostengono che il fratello argomenta in malafede, poiché lui stesso avrebbe accettato di includere le due particelle “nei lotti da ripartire” (pag. 3 in basso). Sta di fatto ch'esse non indicano quando né come ciò sarebbe avvenuto.