2 CPC ticinese) non si applicava a un ricorso per nullità. L'autorità giudiziaria chiamata a giudicare un ricorso per nullità poteva sì rinviare il lodo al tribunale arbitrale per rettifica o completazione (art. 39 CIA), ma solo ove il lodo fosse affetto da un vizio minore cui il tribunale arbitrale potesse rimediare agevolmente senza nuova istruttoria, segnatamente in caso di oscurità del dispositivo o di omissione di giudizio su singole richieste (Poudret, Arbitrage concordataire, FJS n. 464c, pag. 7 in basso; v. anche Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 353 n. 3). In tutti gli altri casi essa doveva limitarsi ad annullare il lodo.