Fino al 31 dicembre 2010 l'art. 36 CIA prescriveva imperativamente che contro un lodo potesse essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui aveva sede il tribunale arbitrale. A tale principio sfuggivano solo i lodi cui si riferiva l'art. 176 cpv. 1 LDIP (art. 191 LDIP) o quelli che le parti rinunciavano a impugnare dopo la notifica (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 334 con richiami).