Con decreto del 6 novembre 2008 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo per difetto di motivazione. Nelle loro osservazioni del 17 dicembre 2008 CO 3, CO 1 e CO 2 propongono di respingere il ricorso o, in subordine, di rinviare il lodo all'arbitro “per rettificarlo e/o completarlo ai sensi dei considerandi”. Considerando in diritto: 1. Fino al 31 dicembre 2010 l'art. 36 CIA prescriveva imperativamente che contro un lodo potesse essere interposto ricorso per nullità davanti al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria in cui aveva sede il tribunale arbitrale.