È parimenti data facoltà di avvalersi, qualora lo riterrà, della consulenza di tecnici. 10. Il lodo arbitrale verrà depositato alla Pretura di Vallemaggia che lo intimerà alle parti e ne dichiarerà l'effetto di forza esecutiva a valere quale titolo per il trapasso delle proprietà a registro fondiario, in conformità dell'art. 44 del Concordato. La relativa istanza sarà presentata a RF dallo stesso arbitro unico. 11. Il lodo dovrà essere reso entro 6 mesi dalla ricezione degli allegati di cui alla cifra 6 del presente atto. 12. Le spese del lodo vanno ripartite in ragione di ¼ per ogni parte, compensate le indennità di patrocinio.