Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni dalla firma del presente compromesso arbitrale per presentare le proprie richieste e relativa documentazione. 8. All'arbitro è data facoltà di assumere in audizione separata o congiunta le parti, nonché di chiedere alle stesse rispettivamente ai reciproci patrocinatori, in ugual misura, la completazione di documenti e/o mezzi di prova. 9. È parimenti data facoltà di avvalersi, qualora lo riterrà, della consulenza di tecnici. 10.