Le quote da formare sono fissate in quattro. 5.2 Ritenuto che le quote debbano essere di ugual valore, l'arbitro potrà procedere a definire i conguagli in denaro, ma possibilmente unicamente laddove non fosse possibile l'assegnazione di immobili ad ugual valore complessivo. 6. Nella formazione delle quote l'arbitro terrà in debita considerazione le desiderata dei singoli interessati. 7. Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni dalla firma del presente compromesso arbitrale per presentare le proprie richieste e relativa documentazione.